IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
1,   che   ha   delegato  il  Governo  a  revisionare  le  norme  sul
reclutamento,  lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei
Carabinieri;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Sentite le rappresentanze del personale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con   il   Ministro   per  la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione
della  delega  prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.
78,  la  revisione  delle  dotazioni  organiche  degli  ufficiali  in
servizio  permanente,  nonche'  il reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
  2.  La  successione  gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli
ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  La  legge  31 marzo  2000,  a 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 4 aprile
          2000  -  serie  generale  -  n.  79;  si  riporta  il testo
          dell'art. 1:
              Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei
          carabinieri).  -  1. Al  fine  di  assicurare  economicita'
          speditezza   e  rispondenza  al  pubblico  interesse  delle
          attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente   legge,  uno  o  piu'  decreti  legislazivi,  per
          adeguare,  ferme  restando  le  previsioni  del regolamento
          approvato  con  regio  decreto  14 giugno  1934, n. 1169, e
          successive  modificazioni,  non  in  contrasto  con  quanto
          previsto  dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
          militari   dell'Arma   dei  carabinieri,  ivi  comprese  le
          attribuzioni   funzionali   del   Comandante  generale,  in
          conformita'  con  i contenuti della legge 18 febbraio 1997,
          n. 25.
              2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi
          restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno
          per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica,  nonche' l'esercizio delle funzioni di
          polizia  giudiziaria  alle  dipendenze e sotto la direzione
          dell'autorita'   giudiziaria,   ai   sensi  del  codice  di
          procedura  penale,  sono  osservati  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) collocazione  autonoma  dell'Arma dei carabinieri,
          con  rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della
          difesa,  con dipendenza del Comandante generale dal Capo di
          stato maggiore  della difesa, secondo linee coerenti con le
          disposizioni  della  legge  18 febbraio  1997,  n.  25, per
          l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
                  1) concorso   alla   difesa  della  Patria  e  alla
          salvaguardia  delle  libere  istituzioni  e  del bene della
          collettivita'  nazionale nei casi di pubblica calamita', in
          conformita'  con  l'art.  1  della legge 11 luglio 1978, n.
          382;
                  2) partecipazione   alle   operazioni  militari  in
          Italia   e   all'estero  sulla  base  della  pianificazione
          d'impiego   delle   Forze  armate  stabilita  dal  Capo  di
          stato maggiore della difesa:
                  3) partecipazione    ad   operazioni   di   polizia
          militare,  all'estero  e  sulla  base  di accordi e mandati
          internazionali,  concorso  alla ricostituzione dei dorpi di
          polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
          missioni di supporto alla pace;
                  4)  esercizio  esclusivo  delle funzioni di polizia
          militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare
          e  per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici
          penali   militari,  esercizio  delle  funzioni  di  polizia
          giudiziaria  militare  alle  dipendenze  degli organi della
          giustizia militare;
                  5)  sicurezza  delle  rappresentanze diplomatiche e
          consolari  italiane  ivi compresa quella degli uffici degli
          addetti militari all'estero:
                  6)  assistenza  ai  comandi  e alle unita' militari
          impegnati   in   attivita'   istituzionali  nel  territorio
          nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
                b)  realizzazione  di una efficace ripartizione della
          funzione  di  comando e controllo, mediante definizione dei
          livelli   generali   di   dipendenza   delle  articolazioni
          ordinamentali   e   con   la   previsione   del  ricorso  a
          provvedimenti  amministrativi per i conseguenti adeguamenti
          che si rendessero necessari;       c) revisione delle norme
          sul  reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
          ufficiali, al fine di:
                  1) armonizzare   la   normativa   vigente  per  gli
          ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri  ai  contenuti  del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, prevedendo
          anche  commissioni  di  valutazione per l'avanzamento degli
          ufficiali  composte  da personale dell'Arma dei carabinieri
          e,  comunque,  analoghe  per  tipologia e partecipazione di
          specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
                  2) riordinare, in relazione alle esigenze operative
          e  funzionali  da  soddisfare,  i ruoli normale, speciale e
          tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle
          relative  consistenze  organiche,  l'eventuale soppressione
          ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per
          consentire   l'autonomo   soddisfacimento   delle  esigenze
          tecnico-logistiche   dell'Arma.   Tale   revisione   potra'
          riguardare  anche,  per  ciascuno  dei  ruoli, le dotazioni
          organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e
          le  modalita'  di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
          aliquote  di valutazione e il numero delle promozioni annue
          per  ciascun  grado,  l'istituzione  del  grado  apicale di
          Generale   di   corpo  d'armata  con  consistenza  organica
          adeguata   alle   funzioni  da  assolvere  ed  all'armonico
          sviluppo  delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite
          di  eta',  per i Generali di corpo d'armata e di divisione,
          equiparando  correlativamente  anche  quello del Comandante
          generale  incarica,  nonche',  solo  se  necessario  per la
          funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per
          i   restanti   gradi:   conseguentemente,   assicurare   la
          sovraordinazione  gerarchica  del Comandante generale ed il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
                3)  rivedere,  nel quadro del potenziamento dei ruoli
          degli   ufficiali   da  attuare  mediante  riduzione  delle
          consistenze  organiche del restante personale, le dotazioni
          dirigenziali  in  modo tale che esse risultino coerenti con
          quanto previsto per le Forze armate:
                4)   rivedere   la  normativa  concernente  il  Corso
          d'istituto   ed  eventualmente  adeguare  le  modalita'  di
          ammissione   all'Istituto   superiore   di   Stato maggiore
          interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre
          1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
                5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale
          passaggio  dalla vigente normativa a quella da definire con
          i  decreti  legislativi  nonche'  l'abrogazione delle norme
          regolamentari  e  di ogni altra disposizione che risulti in
          contrasto con la nuova disciplina.
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma  2,  lettera  c),  numero  2), ha effetto a decorrere
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per
          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere
          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla
          data di assegnazione.
              5. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8.
          Nota alle premesse.
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  -  Il  Presidente  della Repubblica il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulta  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il referendum popolare nei, casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di  difesa costituito secondo la legge dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica..
              Il  testo dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.
          78 e' riportato nella nota al titolo.
              La   legge   10 aprile  1954,  n  113,  recante  "Stato
          giuridico  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e
          dell'Aeronautica",  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98.     La
          legge  12 novembre 1955, n 1137, recante "Avanzamento degli
          ufficiali  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica",
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1955,
          n. 282.
              Il  decreto  legislativo  24 marzo 1993, n 117, recante
          "Istituzione  dei  ruoli  normale, speciale e tecnico degli
          ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri"
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1993,
          n. 93.
              Il   decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490,
          recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma  97,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662"  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   del  22  gennaio  1997,  n.  17.  Tale  decreto
          legislativo  e'  stato  modificato  dal decreto legislativo
          28 giugno   2000,   n.   216,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000 - serie
          generale - n. 180.
          Nota  all'art.  1:     Per il testo dell'art. 1 della legge
          31 marzo 2000, n. 78, v. nota al titolo.